Trasparenza

Contributi Pubblici, Policy Privacy e Cookies

Come richiesto dall’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), le associazioni devono pubblicare «entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente». Il decreto crescita, approvato il 27 Giugno 2019, all’articolo 35 individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 Febbraio al 30 Giugno di ogni anno.